 |
Decreto Legge N. 50 del 15/01/1992
Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali.
1. Campo di applicazione
- Il presente decreto si applica ai contratti tra un operatore
commerciale ed un consumatore, riguardanti la fornitura di
beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma
conclusi, stipulati:
a) durante la visita dell'operatore commerciale al
domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero
sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali
il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi
di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dall'operatore
commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la
sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo
che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la
presenza dell'operatore commerciale.
- Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte
contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate
dal consumatore in condizioni analoghe a quelle
specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora
intervenuta l'accettazione dell'operatore commerciale.
2. Definizioni
- Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Consumatore: la persona fisica che, in relazione
ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinate dal presente decreto
agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla
propria attività professionale;
b) Operatore commerciale: la persona fisica o
giuridica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinate dal
presente decreto, agisce nell'ambito della propria attività
commerciale o professionale, nonché la persona che agisce
in nome o per conto di un operatore commerciale.
3. Esclusioni
- Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di
beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti
concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti
relativi alla fornitura di merci e alla loro
incorporazione in beni immobili, nonché i contratti
relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti
alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze
frequenti e regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi ai valori mobiliari.
- Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto anche i
contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la
prestazione di servizi per i quali il corrispettivo
globale che deve essere pagato da parte del consumatore
non supera l'importo di lire cinquantamila, comprensivo di
oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie
che risultino specificamente individuate nella nota
d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo con
indicazione della relativa causale. Si applicano comunque
le disposizioni del presente decreto nel caso di più
contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti,
qualora l'entità del corrispettivo globale,
indipendentemente dall'importo dei singoli contratti,
superi l'importo di lire cinquantamila.
4. Diritto di recesso
- Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle
disposizioni del presente decreto è attribuito al
consumatore un diritto di recesso nei termini ed alle
condizioni indicati negli articoli seguenti.
5. Informazione sul diritto di recesso
- Per
i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle
disposizioni del presente decreto l'operatore commerciale
deve informare il consumatore del diritto di cui all'art.
4. L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve
contenere:
a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle
eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va
esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra
persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché
l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito
il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.
Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto
di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità,
l'informazione deve comunque contenere gli elementi
indicati nella lettera b).
- Per i contratti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1
qualora sia sottoposta al consumatore per la sottoscrizione di una quota
d'ordine, comunque denominata, l'informazione, di cui al
comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine
separatamente dalle altre clausole contrattuali e con
caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli
altri elementi indicati nel documento. Una copia della
nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della
data di sottoscrizione deve essere consegnata al
consumatore.
- Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione
deve essere comunque fornita al momento della stipulazione
del contratto ovvero all'atto della formulazione della
proposta, nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 1,
ed il relativo documento deve contenere, in caratteri
chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma
1, l'indicazione del luogo e della data in cui viene
consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari
per identificare il contratto. Di tale documento
l'operatore commerciale può richiederne una copia
sottoscritta dal consumatore.
- Per i contratti di cui all'art. 1, lettera d), l'informazione
sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro
documento illustrativo della merce o del servizio oggetto
del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con
caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle
altre informazioni concernenti la stipulazione del
contratto, contenute nel documento. Nella nota d'ordine,
comunque, in luogo della indicazione completa degli
elementi di cui al comma 5, può essere riportato il solo
riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la
specificazione del relativo termine e con rinvio alle
indicazioni contenute nel catalogo o altro documento
illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori
elementi previsti nell'informazione.
- L'operatore commerciale non potrà accettare a titolo di corrispettivo
effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a 15 giorni
dalla stipulazione del contratto e non potrà presentarli
allo sconto prima di tale termine.
6. Esercizio del diritto di recesso
- Il consumatore che intenda esercitare il diritto di cui
all'art. 4 deve inviare all'operatore commerciale o al soggetto indicato nel
precedente art. 5, ove sia diverso, una comunicazione in
tal senso nel termine di 10 giorni che decorrono:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine
contenente l'informazione di cui al precedente art. 5,
ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota
d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione
stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di
servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di
beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente
mostrato o illustrato dall'operatore commerciale il
prodotto oggetto del
contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva,
per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora
l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza
dell'operatore commerciale ovvero sia stato mostrato o
illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto
del contratto.
Le parti possono convenire nel contratto garanzie più
ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto
previsto nel presente decreto.
- Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di fornire al
consumatore l'informazione sul diritto di recesso, ai
sensi dell'art. 5, oppure abbia fornito una informazione
incompleta o errata che non abbia consentito il corretto
esercizio di tale diritto, il termine indicato nel comma 1
è di sessanta giorni dalla data di stipulazione del
contratto, per i contratti riguardanti la prestazione di
servizi, ovvero dalla data di ricevimento della merce, nel
caso di contratti riguardanti la fornitura di beni.
- La comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta dal medesimo
soggetto che ha stipulato il contratto o che ha formulato
la proposta contrattuale, deve essere inviata mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che si
intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio
postale accettante entro i termini previsti dal presente
decreto o dal contratto, ove diversi. La comunicazione può
essere inviata anche mediante telegramma, telex e fac-simile spediti entro i termini
indicati nel comma 1 o nel comma 2, a condizione che sia
confermata con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, con le medesime modalità, entro le 48 ore
successive. L’avviso di ricevimento non è comunque
condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto
di recesso.
- Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione
concernente il diritto di recesso in luogo di una
specifica comunicazione, è sufficiente la restituzione,
entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
7. Condizioni per l'esercizio del diritto di recesso
- Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia
stata la consegna della merce, la sostanziale integrità della merce da
restituire ai sensi del successivo art. 8 è condizione essenziale per l'esercizio
del diritto di recesso. Nell'ipotesi prevista dal comma 2
dell'art. 6 è comunque sufficiente che la merce sia
restituita in normale stato di conservazione, in quanto
sia stata custodita ed eventualmente adoperata con l'uso
della normale diligenza.
- Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il
diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che
siano state già eseguite.
8. Effetti dell'esercizio del diritto di recesso
- Con la ricezione da parte dell'operatore commerciale della
comunicazione di cui al precedente art. 6, le parti sono
sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal
contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve,
nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel
frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori
obbligazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
- Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il consumatore è
tenuto a restituire all'operatore commerciale o al
soggetto da questi designato la merce ricevuta entro sette
giorni dalla data del suo ricevimento ovvero entro il
maggior termine convenuto dalle parti. Ai fini della
scadenza del termine la merce si intende restituita nel
momento in cui viene consegnata all'ufficio postale
accettante o allo spedizioniere. Le spese di spedizione
sono a carico del consumatore.
- L'operatore commerciale entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui all'art. 6 ovvero dal ricevimento
della merce restituita, deve rimborsare al consumatore le
somme da questi eventualmente pagate, ivi comprese le
somme versate a titolo di caparra. Dal rimborso sono
escluse soltanto le eventuali spese accessorie, così come
individuate ai sensi dell'art. 3, comma 2, a condizione
che tale esclusione sia stata espressamente prevista nella
nota d'ordine o nell'informazione di cui all'art. 5,
ovvero nel catalogo o altro documento illustrativo. Le
somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano
effettivamente restituite spedite o riaccreditate con
valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato. Nell'ipotesi in cui il
pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti
cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati
all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È
nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al
rimborso nei confronti del consumatore delle somme
versate, in conseguenza dell'esercizio del diritto di
recesso.
9. Altre forme speciali di vendita
- Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai
contratti riguardanti la fornitura di beni o la
prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali
commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico
tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e
finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto
stesso, nonché ai contratti conclusi mediante l’uso di
strumenti informatici e telematici.
- Per i contratti di cui al comma 1 l’informazione sul diritto
di cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione del
prodotto o del servizio oggetto del contratto,
compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle
caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative
evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla
base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo
l’informazione deve essere fornita all'inizio e nel
corso della trasmissione nella quale sono contenute le
offerte. L'informazione di cui all'art. 5 deve essere
altresì fornita per iscritto, con le modalità previste
dal comma 3 di tale articolo, non oltre il momento in cui
viene effettuata la consegna della merce. Il termine per
l'invio della comunicazione, indicato nel precedente art.
6, decorre dalla data di ricevimento della merce.
10. Irrinunciabilità del diritto di recesso
- Il diritto di cui all'art. 4 è irrinunciabile.
- È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni
del presente decreto.
11. Sanzioni
- Fatta salva l'azione della legge penale qualora il fatto
costituisca reato, nell'ipotesi in cui l'operatore
commerciale non abbia fornito l'informazione di cui al
comma 1 dell'art. 5 o abbia fornito una informazione
incompleta o errata o comunque non conforme a quanto
prescritto dagli articoli 5 e 9 del presente decreto, che
ostacoli l'esercizio del diritto di recesso, o abbia
presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari
prima che sia trascorso il termine di cui al comma 1 dell'art. 5 o non
abbia rimborsato al consumatore le somme da questi
eventualmente pagate o non abbia restituito gli effetti
cambiari secondo le modalità previste dal comma 3
dell'art. 8 del presente decreto, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire dieci milioni.
- Nei casi di particolare gravità o di recidività i limiti
minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono
raddoppiati.
- Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall'art. 13 della predetta legge 24 novembre
1981, n. 689, all’accertamento delle violazioni
provvedono , di ufficio o su denunzia, gli organi di
polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’art.
della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato
all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato della provincia in cui vi è la residenza
o la sede legale dell'operatore commerciale.
12. Foro competente
- Per le controversie civili inerenti all'applicazione del
presente decreto la competenza territoriale inderogabile
è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del
consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
13. Disposizioni transitorie e finali
- Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
- In via transitoria è consentito, per il periodo di
centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, che i cataloghi o altri documenti
illustrativi della merce o del servizio oggetto del
contratto non contengano l'informazione di cui al comma 1
dell'art. 5 a condizione che tale informazione sia
riportata nella nota d'ordine o in altro documento
consegnato al consumatore.
- È altresì consentito per il periodo di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto che
la nota d'ordine eventualmente sottoposta al consumatore
per la sottoscrizione ai sensi del comma 2 dell'art. 5 non
contenga l'informazione sul diritto di recesso, purché
tale informazione sia comunque fornita al consumatore per
iscritto, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art.
5, con documento a parte, che deve essere sottoscritto dal
consumatore ed allegato alla nota d'ordine medesima. (1)
(1) Il presente decreto è stato pubblicato nella G.U. del 3 febbraio 1992, n. 27.
|
 |